|
1. Scopo fondamentale dell'Associazione Italiana delle Città Ciclabili è di promuovere nel Paese, ed in particolare nelle aree urbane, l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto e di fruizione naturale del territorio. 2. All'Associazione possono iscriversi come soci ordinari tutte le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali che abbiano promosso, realizzato, adottato - od intendano adottare nel breve periodo - un piano di piste e percorsi ciclabili o comunque altre iniziative, significative e funzionali alle finalità di cui all'art. 1, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza. 3. Partecipa altresì a pieno titolo alla vita ed alle iniziative dell'Associazione il "Club degli Amici delle Città Ciclabili", liberamente costituito da persone fisiche che - condividendo gli scopi dell'Associazione - si siano già impegnate e/o intendano impegnarsi attivamente, a titolo personale e/o quali esponenti di altre associazioni od enti simpatizzanti, per il raggiungimento degli scopi sociali. L'adesione al Club degli Amici - a livello personale e/o nella qualità di rappresentanti di altri Enti od Associazioni simpatizzanti - è libera e gratuita, e la vita interna dello stesso regolata senza formalità particolari dalla libera autodeterminazione degli aderenti. Gli aderenti al Club sono soci onorari dell'Associazione. 4. E' ammessa l'adesione all'Associazione, in qualità di soci sostenitori, di altri personalità, associazioni od enti - anche non strettamente appartenenti al mondo delle due ruote - che intendano però contribuire alla vita ed alle iniziative dell'Associazione, in particolare con un contributo economico non inferiore a lire 500.000 annue. 5. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione: a) si avvale di un comitato tecnico per aiutare le Amministrazioni socie nella risoluzione delle problematiche relative alla progettazione e realizzazione delle piste e dei percorsi ciclabili; b) svolge ogni azione utile, per ottenere dal Parlamento, dal Governo e dalle Regioni i provvedimenti legislativi e finanziari, necessari ed opportuni per la realizzazione di piste ciclabili; c) si impegna nello studio delle soluzioni normative e tecniche, ottimali per la realizzazione delle piste e dei percorsi ciclabili, più compatibili con le condizioni culturali, strutturali e gestionali delle città italiane; d) promuove ogni approfondimento delle problematiche connesse al rapporto città/bicicletta nel nostro Paese, suggerendo anche le consequenziali modifiche del Codice della Strada; e) studia strategie, comuni alle città socie, per il raggiungimento dello scopo sociale; f) attiva campagne di sensibilizzazione nei confronti di tutti gli utenti della strada, per garantire le migliori condizioni di utilizzo della bicicletta, sia con riferimento ai problemi di sicurezza dei ciclisti, che di inquinamento; g) promuove un raccordo a livello internazionale, ed in particolare europeo, delle città ciclabili; h) svolge ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale. 6. Organi dell'Associazione sono l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente ed il Segretario. 7. L'Assemblea formula gli indirizzi generali, elegge il Direttivo e il Presidente, approva il bilancio annuale. Essa è costituita da tutti i soci, ordinari, onorari e sostenitori, ma il diritto di voto spetta solo ai soci ordinari, salvo quanto previsto all'art. 12. Le Amministrazioni iscritte come soci ordinari, possono parteciparvi anche con più delegati, aventi facoltà di parola, fermo restando peraltro che ogni Amministrazione Socia può esprimere un solo voto, qualunque sia il numero dei partecipanti all'Assemblea. L'Assemblea, è convocata almeno una volta all'anno, in via ordinaria, per gli adempimenti statutari, ed in via straordinaria a discrezione degli altri Organi Sociali o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci ordinari, con preavviso anche via fax di almeno 8 giorni. Essa è valida con qualsiasi numero di partecipanti. Le delibera dell'Assemblea - fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 12 - sono prese a maggioranza relativa, se presenti la metà più o meno degli aventi diritto al voto ed assoluta ove non venga raggiunto il suddetto quorum. I soci onorari e sostenitori, in seno all'assemblea hanno facoltà di parola ma non di voto, e sono invitati con lo stesso avviso di convocazione dei soci ordinari. Di volta in volta, inoltre, potranno essere invitati rappresentanti di Enti o singole persone, con facoltà del Presidente dell'Assemblea di dare anche a tali invitati la parola. 8. Il Comitato Direttivo esegue i compiti affidatigli dall'Assemblea e svolge comunque ogni attivitànecessaria ed utile al perseguimento dello scopo sociale. Esso dura in carica 1 anno ed è costituito da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, di cui rispettivamente da 3 a 7 scelti fra i Soci ordinari e 2 fra i Soci onorari. Al suo interno, possono essere attribuiti a ciascuno dei suoi componenti specifici incarichi, compreso il coordinamento generale delle attività e degli organi interni, senza pregiudizio delle prerogative del Presidente. 9. Fra i membri del Comitato Direttivo scelti fra i soci ordinari, l'Assemblea nomina un Presidente e un Vice Presidente. Il Presidente, ed in sua eventuale assenza il Vice Presidente, rappresenta l'Associazione all'esterno, presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, tiene i rapporti necessari con la Segreteria organizzativa ed il Comitato, prende le eventuali determinazioni urgenti che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, salva ratifica del Comitato Direttivo e dell'Assemblea. Il Presidente resta in carica un anno e viene sostituito automaticamente dal Vice Presidente eletto. Il Presidente che lascia l'incarico diviene a sua volta Vice Presidente e resta nel Direttivo per un terzo mandato. 10. Il Segretario ha funzioni organizzative interne ed esterne, che gestisce in modo autonomo, previa consultazione del Presidente ed eventualmente del Comitato Direttivo, tiene i necessari raccordi fra i vari organi dell'Associazione ed altresì con il Comitato tecnico ed i Consulenti esterni; provvede alla convocazione dell'Assemblea e ad ogni altro incombente utile al buon funzionamento dell'Associazione ed al successo delle iniziative esterne delle stesse. Egli è nominato dal Comitato Direttivo, contestualmente all'individuazione della struttura organizzativa presso la quale ha sede l'Associazione e d'intesa con tale struttura. 11. L'Associazione non ha scopo di lucro. Le entrate sono costituite dalle quote annuali dei soci ordinari e sostenitori - stabilite dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo - e da eventuali contributi di sponsors. In occasione dell'Assemblea Ordinaria annuale viene approvato il bilancio, presentato dal Presidente su proposta del Segretario e del Comitato Direttivo. Gli organi dell'Associazione uniformeranno anche - per quanto di ragione - ogni formalità contabile e fiscale alle norme di legge, con facoltà a tale fine di integrare le norme del presente Statuto senza necessità di preventiva delibera. 12. Il Presente Statuto - salvo quanto contemplato al precedente art.11 - è modificabile con delibera dell'Assemblea presa a maggioranza assoluta dei votanti, con diritto di voto esteso in questo caso anche ai soci onorari e sostenitori. |
|
 |